Art. 8.
(Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).

      1. Nel caso in cui un prodotto fitosanitario o un principio attivo siano vietati per motivi di salute pubblica o ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia ha l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante l'acquisizione di nuova documentazione e l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.
      2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del prodotto, l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della salute sino a comprovati esiti negativi riguardanti la tossicità stessa.
      3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal commercio con ordinanza del Ministro della salute e sono revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.